Art. 14 — Organi tecnici
Articolo abrogato dal d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334.
Abrogato dal 13 ottobre 1999
Articolo abrogato dal d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334.
Abrogato dal 13 ottobre 1999
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1988
Confronto con la versione in vigore dal 28 gennaio 1994 al 13 ottobre 1999. 52 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Ai fini dell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali previsti dal presente decreto, sono organi tecnici:
tolto: a) l'Istituto superiore di sanita' (ISS);
tolto: b) l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
tolto: c) il Consiglio nazionale delle ricerche, nei suoi istituti specialistici;
tolto: d) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 334
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-17;175~art14 · fonte del testo
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