A decorrere dal 1 gennaio 2002, ai fini della stipula di convenzioni da destinare alla copertura della responsabilita' civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle forze di polizia nello svolgimento della propria attivita' istituzionale, la somma di cui all'articolo 16, comma 4, della legge finanziaria 2002 e' ripartita, per le Forze di polizia ad ordinamento civile, come segue:

  • a)Polizia di Stato, euro 330.000,00;
  • b)Polizia penitenziaria, euro 130.000,00;
  • c)Corpo forestale dello Stato, euro 20.000,00. 2
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 19 novembre 2003, n. 348

2

con decorrenza dal 1 gennaio 2003

Il D.P.R. 19 novembre 2003, n. 348 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalita' di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, le somme indicate nel medesimo articolo sono incrementate dalle seguenti risorse economiche annue: a) Polizia di Stato: Euro 660.000,00; b) Polizia penitenziaria: Euro 260.000,00; c) Corpo forestale dello Stato: Euro 40.000,00".

Testo vigente dal 8 gennaio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 8 gennaio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 2002 al 8 gennaio 2004.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 19 novembre 2003, n. 348

    Il D.P.R. 19 novembre 2003, n. 348 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalita' di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, le somme indicate nel medesimo articolo sono incrementate dalle seguenti risorse economiche annue: a) Polizia di Stato: Euro 660.000,00; b) Polizia penitenziaria: Euro 260.000,00; c) Corpo forestale dello Stato: Euro 40.000,00".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-06-18;164~art39 · fonte del testo