Art. 39 — Tutela assicurativa
A decorrere dal 1 gennaio 2002, ai fini della stipula di convenzioni da destinare alla copertura della responsabilita' civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle forze di polizia nello svolgimento della propria attivita' istituzionale, la somma di cui all'articolo 16, comma 4, della legge finanziaria 2002 e' ripartita, per le Forze di polizia ad ordinamento civile, come segue:
- a)Polizia di Stato, euro 330.000,00;
- b)Polizia penitenziaria, euro 130.000,00;
- c)Corpo forestale dello Stato, euro 20.000,00. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 19 novembre 2003, n. 348
2con decorrenza dal 1 gennaio 2003
Il D.P.R. 19 novembre 2003, n. 348 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalita' di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, le somme indicate nel medesimo articolo sono incrementate dalle seguenti risorse economiche annue: a) Polizia di Stato: Euro 660.000,00; b) Polizia penitenziaria: Euro 260.000,00; c) Corpo forestale dello Stato: Euro 40.000,00".
Testo vigente dal 8 gennaio 2004
