Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del secondo quadriennio normativo Polizia e all'articolo 11 del biennio economico Polizia 2000-2001, e' ulteriormente incrementato, come da tabella "A" allegata al presente decreto, dalle seguenti risorse economiche:

  • a)per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui all'articolo 16, comma 2, della legge finanziaria 2002, di pertinenza di ogni singola Amministrazione;
  • b)per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 4, del presente decreto. Le somme destinate al fondo e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo. 2 3 4 5 6 8
Gli interventi su questo articolo(6)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 19 novembre 2003, n. 348

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Il D.P.R. 19 novembre 2003, n. 348 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e' incrementato, a decorrere dall'anno 2003, dalle seguenti risorse economiche annue: a) Polizia di Stato: Euro 3.475.100,00; b) Polizia penitenziaria: Euro 1.406.100,00; c) Corpo forestale dello Stato: Euro 218.300,00".

D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301

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Il D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, (...) e' incrementato delle seguenti risorse economiche annue: a) per l'anno 2004: 1) Polizia di Stato: euro 9.311.000,00; 2) Corpo di polizia penitenziaria: euro 3.846.000,00; 3) Corpo forestale dello Stato: euro 699.000,00; b) per l'anno 2005: 1) Polizia di Stato: euro 15.647.000,00; 2) Corpo di polizia penitenziaria: euro 6.341.000,00; 3) Corpo forestale dello Stato: euro 1.084.000,00".

D.P.R. 28 aprile 2006, n. 220

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Il D.P.R. 28 aprile 2006, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, (...) e' ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue: a) per l'anno 2005: 1) Polizia di Stato: euro 956.000,00; 2) Polizia penitenziaria: euro 420.000,00; 3) Corpo forestale dello Stato: euro 58.000,00; b) a decorrere dall'anno 2006: 1) Polizia di Stato: euro 3.187.000,00; 2) Polizia penitenziaria: euro 3.368.000,00; 3) Corpo forestale dello Stato: euro 368.000,00." Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2005 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo."

D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170

5

con decorrenza dal 31 dicembre 2007

Il D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, (...) e' ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue: a) per l'anno 2007: 1) Polizia di Stato: euro 10.530.000,00; 2) Polizia penitenziaria: euro 4.020.000,00; 3) Corpo forestale dello Stato: euro 542.000,00; b) a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008: 1) Polizia di Stato: euro 20.836.000,00; 2) Polizia penitenziaria: euro 7.994.000,00; 3) Corpo forestale dello Stato: euro 1.000.000,00. Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo".

D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51

6

Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, (...) e' ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue: a) per l'anno 2007: 1) Polizia di Stato: euro 13.804.000; 2) Polizia penitenziaria: euro 5.195.000; 3) Corpo forestale dello Stato: euro 702.000; b) per l'anno 2008: 1) Polizia di Stato: euro 46.203.000; 2) Polizia penitenziaria: euro 17.820.000; 3) Corpo forestale dello Stato: euro 3.462.000; c) a decorrere dall'anno 2009: 1) Polizia di Stato: euro 11.637.000; 2) Polizia penitenziaria: euro 1.908.000; 3) Corpo forestale dello Stato: euro 188.000". Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Per il solo anno 2009 gli importi di cui al precedente comma 1, lettera c), sono maggiorati come segue: a) Polizia di Stato: euro 174.000; b) Polizia penitenziaria: euro 77.000; c) Corpo forestale dello Stato: euro 9.000".

D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184

8

con decorrenza dal 31 dicembre 2009

Il D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, (...) e' ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue: a) per l'anno 2008: Polizia di Stato: euro 458.000,00; Polizia penitenziaria: euro 149.000,00; Corpo forestale dello Stato: euro 36.000,00; b) per l'anno 2009: Polizia di Stato: euro 6.132.000,00; Polizia penitenziaria: euro 1.793.000,00; Corpo forestale dello Stato: euro 118.000,00; c) a decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere per l'anno 2010: Polizia di Stato: euro 3.267.000,00; Polizia penitenziaria: euro 567.000,00; Corpo forestale dello Stato: euro 26.000,00". Ha inoltre disposto -(con l'art. 5, comma 2) che "Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Gli importi di cui alle lettere a) e b) non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi". -(con l'art. 14, comma 1) che "Salvo quanto espressamente previsto, le disposizioni dei precedenti articoli hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto".

Testo vigente dal 25 novembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 25 novembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 9 giugno 2009 al 25 novembre 2010.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184

    Il D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, (...) e' ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue: a) per l'anno 2008: Polizia di Stato: euro 458.000,00; Polizia penitenziaria: euro 149.000,00; Corpo forestale dello Stato: euro 36.000,00; b) per l'anno 2009: Polizia di Stato: euro 6.132.000,00; Polizia penitenziaria: euro 1.793.000,00; Corpo forestale dello Stato: euro 118.000,00; c) a decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere per l'anno 2010: Polizia di Stato: euro 3.267.000,00; Polizia penitenziaria: euro 567.000,00; Corpo forestale dello Stato: euro 26.000,00". Ha inoltre disposto -(con l'art. 5, comma 2) che "Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Gli importi di cui alle lettere a) e b) non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi". -(con l'art. 14, comma 1) che "Salvo quanto espressamente previsto, le disposizioni dei precedenti articoli hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-06-18;164~art14 · fonte del testo