Art. 4 — Tutela assicurativa
A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalita' di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, le somme indicate nel medesimo articolo sono incrementate dalle seguenti risorse economiche annue:
- a)Polizia di Stato: Euro 660.000,00;
- b)Polizia penitenziaria: Euro 260.000,00;
- c)Corpo forestale dello Stato: Euro 40.000,00.
Testo vigente dal 24 dicembre 2003
