Art. 5 — Tutela assicurativa
Ai fini della stipula di convenzioni da destinare alla copertura della responsabilita' civile ed amministrativa per gli eventi dannosi, non dolosi, causati a terzi dal personale delle Forze armate nello svolgimento delle proprie attivita' istituzionali, e' stanziata la somma di 1 milione di euro annui di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Testo vigente dal 28 giugno 2006
