Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati:
- a)il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 344;
- b)l'articolo 69, commi 2o, 3o e 4o del regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163;
- c)l'articolo 16 del regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, come modificato dal regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, e convertito dalla legge 17 aprile 1930, n. 578;
- d)l'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854. Restano abrogati gli articoli 25 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.
Testo vigente dal 7 marzo 2001
