Art. 1 — Definizioni
Nel presente regolamento si intendono per:
- a)uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro dell'economia e delle finanze previsti dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- b)Ministro: il Ministro dell'economia e delle finanze;
- c)Ministero: il Ministero dell'economia e delle finanze;
- d)decreto legislativo n. 165 del 2001: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
- e)Vice Ministri: i Sottosegretari di Stato ai quali sia stato attribuito il titolo di Vice Ministro;
- f)Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
Testo vigente dal 22 agosto 2003
