Art. 2 — Uffici di diretta collaborazione
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 3 luglio 2003, n. 227.
Abrogato dal 6 settembre 2003
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 3 luglio 2003, n. 227.
Abrogato dal 6 settembre 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 13 agosto 2002 al 6 settembre 2003. 295 parole tolte, 11 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, ai sensi degli articoli 3 e 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Essi collaborano alla definizione degli obiettivi ed all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonche' alla relativa valutazione ed alle connesse attivita' di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi di impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati. Sono uffici di diretta collaborazione:
tolto: a) la segreteria del Ministro;
tolto: b) l'Ufficio di Gabinetto;
tolto: c) l'Ufficio legislativo;
tolto: d) la Segreteria tecnica del Ministro;
tolto: e) l'Ufficio stampa;
tolto: f) il Servizio di controllo interno e i relativi uffici di supporto di cui all'articolo 4, comma 5;
tolto: f-bis) le segreterie e l'Ufficio dei Vice Ministri;
tolto: g) le segreterie dei Sottosegretari di Stato. La segreteria del Ministro, la segreteria tecnica del Ministro e l'Ufficio stampa operano alle dirette dipendenze del Ministro. Il Servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia operativa, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del presente regolamento. Le segreterie dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Vice Ministri e sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione e curando i rapporti con soggetti pubblici e privati in ragione dell'incarico istituzionale. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, il Vice Ministro ed il Sottosegretario si avvalgono degli uffici di Gabinetto e Legislativo. Il Capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, coordina l'intera attivita' di supporto e gli uffici di diretta collaborazione, i quali, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilita' ed uno o piu' centri di costo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 3 LUGLIO 2003, N. 227
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-09-22;451~art2 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.