Art. 7 — Piano generale di censimento
La rilevazione censuaria e' organizzata sulla base del Piano generale di censimento predisposto dall'ISTAT secondo principi di tempestivita', efficienza, riservatezza e qualita'. Il Piano generale di censimento definisce le regole, i criteri generali e gli standard cui devono attenersi le Regioni nella predisposizione dei relativi piani di censimento e, in particolare, il calendario delle operazioni, le modalita' di formazione del personale, le modalita' di raccolta e registrazione dei dati, gli standard di riferimento per l'organizzazione della rete censuaria, le caratteristiche del sistema informativo di gestione della rilevazione.
Testo vigente dal 13 settembre 2010
