Art. 18 — Diffusione dei dati
Al fine di fornire informazione statistica ufficiale sulla struttura economica ed occupazionale del sistema agricolo, forestale e zootecnico del Paese, l'ISTAT e' autorizzato a rendere disponibili i dati del quinto censimento dell'agricoltura relativi alla consistenza delle unita' produttive, nonche' alle principali caratteristiche di cui all'articolo 2, lettere a) e b), anche con frequenza inferiore alle tre unita', ad esclusione dei dati di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.
Testo vigente dal 18 luglio 2000
