Il supplemento giornaliero dell'indennita' d'istituto, previsto dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, nella misura stabilita dall'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, e' triplicato per il personale impiegato nei servizi esterni, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio. Tale maggiorazione non e' cumulabile con quella di cui all'art. 11 ed ha decorrenza dal 1› luglio 1990. Il supplemento giornaliero di cui al comma 1 e' quintuplicato per il personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua e Ferragosto.

Testo vigente dal 14 giugno 1990

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-06-05;147~art12 · fonte del testo