Art. 7 — Assegni postali ordinari

(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 NOVEMBRE 2002, N. 298)). L'assegno postale ordinario e' tratto su conto corrente postale. All'atto della sua presentazione al pagamento, Poste accerta la disponibilita' dei fondi, annulla il titolo e provvede all'addebito sul conto corrente del traente. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 NOVEMBRE 2002, N. 298)). (( Agli assegni postali ordinari si applicano le disposizioni del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e tutte le altre disposizioni relative all'assegno bancario. ))

Testo vigente dal 31 gennaio 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 gennaio 2003

Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 2001 al 31 gennaio 2003. 50 parole tolte, 41 parole aggiunte.

tolto: Gli assegni postali possono essere ordinari o vidimatiaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 NOVEMBRE 2002, N. 298. L'assegno postale ordinario e' tratto su conto corrente postale. All'atto della sua presentazione … disponibilita' dei fondi, annulla il titolo e provvede all'addebito sul conto corrente del traente. tolto: L'assegno postale vidimato e' tratto su Poste anche da chi non e' correntista postale e non puo' essere riscosso se non reca la vidimazione che comprova l'avvenuta acquisizione dei fondi da parte di Poste aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 NOVEMBRE 2002, N. 298. Agli assegni postali tolto: si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni applicabili aggiunto: ordinari si applicano le disposizioni del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e tutte le altre disposizioni relative all'assegno bancario.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-14;144~art7 · fonte del testo