L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, e' sostituito dal seguente: "Art. 8 (Assegni postali vidimati). - 1. L'assegno postale vidimato e' tratto su Poste anche da chi non e' correntista postale e non puo' essere riscosso se non reca la vidimazione che comprova l'avvenuta acquisizione dei fondi da parte di Poste. 2. Gli assegni postali vidimati sono pagabili a vista entro il termine massimo di due mesi indicato sul titolo da Poste all'atto della vidimazione, decorso il quale il titolo non e' piu' pagabile ed il traente puo' richiedere a Poste la restituzione dei fondi. Entro lo stesso termine e' possibile constatare il rifiuto del pagamento con le modalita' previste dagli articoli 45 e seguenti del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, al fine di esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati. 3. Agli assegni postali vidimati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sull'assegno bancario.".

Testo vigente dal 16 gennaio 2003

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-28;298~art2 · fonte del testo