Art. 5 — P e r s o n a l e
1. L'Agenzia, nei limiti indicati nel quadro A della tabella allegata al presente regolamento, si avvale di personale, anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche in posizione di comando o fuori ruolo e, per quanto riguarda i docenti universitari, in posizione di aspettativa ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 2. Le richieste di comando, fuori ruolo e, per quanto riguarda i docenti universitari, di aspettativa sono formulate dal presidente, previa deliberazione del comitato direttivo. Nelle more del formale perfezionamento di comando, fuori ruolo o di aspettativa, il personale richiesto dall'Agenzia e' utilizzato presso di essa dalla data indicata nella richiesta, purche' vi siano gli assensi degli interessati e non vi si opponga l'amministrazione o l'ente di appartenenza. 3. Entro il 15 dicembre di ogni anno il presidente dell'Agenzia, anche su indicazione delle pubbliche amministrazioni, comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica il contingente di personale da collocare o confermare presso l'Agenzia in posizione di comando, fuori ruolo o di aspettativa; di norma, un quinto del contingente proviene dalle regioni. 4. Il personale in servizio presso l'Agenzia e' tenuto alla riservatezza e si attiene agli indirizzi impartiti dal presidente dell'Agenzia.
Testo vigente dal 1 marzo 1994
