Art. 6 — Incarichi ad esperti
L'Agenzia si avvale della collaborazione di esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, con incarico conferito, a tempo pieno o parziale, ai sensi dell'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero con incarico di consulenza ai sensi dell'art. 29 della medesima legge. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti, nei limiti indicati nel quadro B della tabella allegata al presente regolamento, dal comitato direttivo.
Testo vigente dal 1 marzo 1994
