Art. 2 — Comitato direttivo
Il comitato direttivo esercita i compiti attribuiti dalla legge all'Agenzia. Elegge, fra i suoi componenti, il presidente. Delibera le norme ordinamentali interne per l'ordinamento dei servizi e, valutati i carichi di lavoro, propone, dopo un biennio di attivita' dell'Agenzia, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica modifiche al contingente di personale di cui all'art. 5 ed alla tabella allegata; delibera le norme ordinamentali interne concernenti l'amministrazione e la contabilita'; approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo. Le delibere relative sono approvate dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per la funzione pubblica, entro quindici giorni dall'invio; le delibere riguardanti le norme ordinamentali interne concernenti l'amministrazione e la contabilita' sono approvate d'intesa con il Ministro del tesoro. Il comitato direttivo, con delibera, dispone che, in caso di assenza o di impedimento del presidente, le relative funzioni siano esercitate da un altro componente e puo' delegare propri compiti a singoli componenti dello stesso comitato.
Testo vigente dal 1 marzo 1994
