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Miscellanea
Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali
Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132
- Aggiornato al
- 6 maggio 1993
- Articoli
- 15
- Art. 1L'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, nonche'…
- Art. 2Fermo il disposto dell'art. 3 della legge per quanto riguarda i requisiti formali della…
- Art. 3Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti di cui all'art. 5 della legge, ai fini…
- Art. 4Per le elezioni del consiglio provinciale e per le elezioni dei consigli comunali nei…
- Art. 5Nelle elezioni relative ai comuni, qualora l'elettore ometta di votare un contrassegno di…
- Art. 6Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista sia sul…
- Art. 7Nelle ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 6 e del comma 8 dell'art. 8 della legge, il…
- Art. 8Le operazioni di riparto dei seggi tra le liste e tra i gruppi di candidati sono, in ogni…
- Art. 9Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla…
- Art. 10All'art. 9, comma 3, della legge, ogni riferimento a gruppo di candidati e' esteso anche…
- Art. 11Nel caso di parita' di cifre individuali, di cui all'art. 9, comma 8, della legge, e'…
- Art. 12La elezione del presidente del consiglio circoscrizionale avviene, a suffragio indiretto…
- Art. 13Le operazioni di spoglio delle schede presso gli uffici elettorali di sezione hanno…
- Art. 14Nelle operazioni di scrutinio il presidente dell'ufficio elettorale di sezione enuncia ad…
- Art. 15Le schede per la prima votazione e per il turno di ballottaggio previste dalla legge…
