Le operazioni di spoglio delle schede presso gli uffici elettorali di sezione hanno inizio subito dopo la chiusura della votazione, successivamente all'espletamento delle operazioni previste dall'art. 53 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. Le operazioni di scrutinio devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio, se ha avuto luogo una sola elezione, ed entro 24 ore, se hanno avuto luogo due consultazioni.

Testo vigente dal 6 maggio 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-04-28;132~art13 · fonte del testo