Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti di cui all'art. 5 della legge, ai fini della stampa, sulle schede di votazione e sul manifesto, dei nominativi dei candidati alla carica di sindaco e dei contrassegni delle liste ad essi collegate, la commissione elettorale circondariale assegna un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati. Nei comuni di cui al comma 1, l'arrotondamento all'unita' superiore, previsto dal comma 7 dell'art. 5 della legge, si effettua quando il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.
Testo vigente dal 6 maggio 1993
