Per le elezioni del consiglio provinciale e per le elezioni dei consigli comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'ufficio elettorale centrale e, rispettivamente, la commissione elettorale circondariale procedono, sia in sede di prima votazione sia in sede di eventuale ballottaggio, al sorteggio dei nominativi dei candidati alla carica di presidente della provincia o alla carica di sindaco ammessi, alla presenza dei delegati di gruppo o di lista appositamente convocati. Sul manifesto dei candidati e sulle schede di votazione i nominativi dei candidati alla carica di presidente della provincia o alla carica di sindaco sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio, con a fianco i contrassegni dei gruppi o delle liste riprodotti secondo l'ordine risultato dal sorteggio effettuato a norma delle vigenti disposizioni.
Testo vigente dal 6 maggio 1993
