Nelle elezioni relative ai comuni, qualora l'elettore ometta di votare un contrassegno di lista, ma esprima correttamente il voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale, s'intende validamente votata anche la lista cui appartiene il candidato votato. In tal caso, s'intende validamente votato anche il candidato alla carica di sindaco, collegato con la stessa lista, salvo che l'elettore si sia avvalso della facolta' di votare per un diverso candidato alla carica di sindaco, come disposto dall'art. 6, comma 3, della legge per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per le elezioni del consiglio provinciale, nel caso in cui l'elettore abbia segnato unicamente il nominativo del candidato alla carica di consigliere provinciale.

Testo vigente dal 6 maggio 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-04-28;132~art5 · fonte del testo