Art. 2 — Dipartimento della qualità
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 11 marzo 2011, n. 108.
Abrogato dal 29 luglio 2011
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 11 marzo 2011, n. 108.
Abrogato dal 29 luglio 2011
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2 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 6 giugno 2003 al 29 luglio 2011. 704 parole tolte, 10 parole aggiunte in 32 capoversi.
tolto: Il dipartimento della qualita' provvede alle attivita' ed agli interventi per lo sviluppo ed il monitoraggio di sistemi di garanzia della qualita' del Servizio sanitario nazionale e per la valorizzazione del capitale fisico, umano e sociale. Ad esso sono demandati i compiti dell'osservazione sul servizio all'utente, della formazione del personale e dell'individuazione dei fabbisogni informativi. Nell'ambito del dipartimento di cui al comma 1 sono istituite le seguenti direzioni generali:
tolto: a) direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema;
tolto: b) direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie;
tolto: c) direzione generale del sistema informativo. COMMA ESPUNTO CON ERRATA-CORRIGE IN G.U. 18/06/2003aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 11 MARZO 2011, N. tolto: 139. 3. La direzione generale di cui al comma 2, lettera a), svolge le seguenti funzioni relativamente a:
tolto: a) definizione del Piano sanitario nazionale, dei piani di settore aventi rilievo ed applicazione nazionale ed individuazione degli strumenti strategici per il raggiungimento degli obiettivi e per la verifica del loro conseguimento;
tolto: b) analisi dei fabbisogni finanziari del Servizio sanitario nazionale;
tolto: c) elaborazione e verifica dei dati economici relativi all'attivita' del Servizio sanitario nazionale e aggiornamento dei modelli economici del Sistema informativo sanitario;
tolto: d) determinazione dei criteri generali per la classificazione e la remunerazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale;
tolto: e) monitoraggio e qualificazione della rete dell'offerta sanitaria, in relazione anche alla mobilita' degli assistiti, e programmazione coordinata degli interventi rivolti alla valorizzazione dei centri di eccellenza sanitaria;
tolto: f) supporto al nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici in sanita';
tolto: g) definizione dei livelli essenziali di assistenza e monitoraggio sull'attuazione degli stessi e degli altri principi etici di sistema;
tolto: h) coordinamento del trasferimento di competenze dal Ministero alle Regioni;
tolto: i) verifica delle liste di attesa e promozione di interventi finalizzati alle loro riduzioni;
tolto: l) definizione di criteri e requisiti per l'esercizio, l'autorizzazione e l'accreditamento delle attivita' sanitarie e verifica degli strumenti di valutazione della qualita' percepita e della loro efficacia;
tolto: m) promozione dello sviluppo e verifica sulla diffusione dell'istituto della certificazione di qualita';
tolto: n) ricorsi per la corresponsione di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
tolto: o) vigilanza sulle modalita' di gestione e di finanziamento dei sistemi di erogazione delle prestazioni sanitarie diverse da quelle erogate dal Servizio Sanitario Nazionale;
tolto: p) studio e promozione di nuovi modelli per l'assistenza integrata, sanitaria e sociale a malati acuti, cronici e terminali, agli anziani e ai disabili, e programmazione coordinata dei livelli di intervento;
tolto: q) destinazione e utilizzazione dei fondi strutturali comunitari. La direzione generale di cui al comma 2, lettera b), svolge le seguenti funzioni relativamente a:
tolto: a) professioni sanitarie e risorse umane del Servizio sanitario nazionale;
tolto: b) vigilanza sugli ordini e sui collegi degli esercenti le professioni sanitarie e funzionamento della Commissione centrale per le professioni sanitarie;
tolto: c) supporto al rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale;
tolto: d) promozione della professionalita' attraverso programmi organici di formazione permanente e di aggiornamento;
tolto: e) rapporti,con l'Autorita' e le Associazioni del volontariato per la valorizzazione del "capitale sociale";
tolto: f) rapporti con le Societa' medico-scientifiche e le loro federazioni. La direzione generale di cui al comma 2, lettera c), svolge le seguenti funzioni relativamente a:
tolto: a) individuazione dei fabbisogni informativi del Servizio sanitario nazionale e del Ministero;
tolto: b) informatizzazione dell'attivita' amministrativa del Ministero, gestione di osservatori e centri di documentazione e relativo monitoraggio;
tolto: c) rapporti con gli organismi incaricati delle attivita' informatiche nella pubblica amministrazione e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie;.
tolto: d) elaborazione e verifica dei dati statistici relativi all'attivita' del Servizio sanitario nazionale;
tolto: e) relazione sullo stato sanitario del Paese;
tolto: f) biblioteca. Presso il dipartimento opera la segreteria generale del Consiglio superiore di sanita' cui e' preposto un dirigente di prima fascia, da nominare ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
tolto: --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 18/06/2003, n. 139 e dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 18/06/2003, n. 139 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. aggiunto: 108
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-03-28;129~art2 · fonte del testo
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