Art. 4 — Dipartimento della prevenzione e della comunicazione
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 11 marzo 2011, n. 108.
Abrogato dal 29 luglio 2011
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 11 marzo 2011, n. 108.
Abrogato dal 29 luglio 2011
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3 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 6 giugno 2006 al 29 luglio 2011. 477 parole tolte, 5 parole aggiunte in 25 capoversi.
tolto: Il dipartimento della prevenzione e della comunicazione provvede alle attivita' di coordinamento e vigilanza e di diretto intervento di spettanza statale in tema di tutela della salute, dell'ambiente e delle condizioni di vita e di benessere delle persone e degli animali, nonche' all'informazione e comunicazione agli operatori ed ai cittadini e alle relazioni istituzionali interne ed internazionali. Nell'ambito del Dipartimento di cui al comma 1 sono istituite le seguenti direzioni generali:
tolto: a) Direzione generale della prevenzione sanitaria;
tolto: b) Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali;
tolto: c) Direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e per i rapporti internazionali. La direzione generale di cui al comma 2, lettera a), svolge le seguenti funzioni relativamente a:
tolto: a) promozione della salute anche nei settori materno infantile, eta' evolutiva e dell'anziano;
tolto: b) prevenzione, con particolare riguardo alla profilassi internazionale ed a quella delle malattie infettive e diffusive, alla tutela igienico-sanitaria da fattori di inquinamento e nei confronti delle sostanze pericolose, alla tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, alla radio protezione, alla prevenzione delle tossicodipendenze e delle malattie di rilievo sociale, inclusa la tutela della salute mentale, all'invalidita' civile e alla disabilita';
tolto: c) caratteristiche igienico-sanitarie delle acque;
tolto: d) sangue ed emoderivati, trapianto di organi;
tolto: e) impiego delle biotecnologie e procedure autorizzative concernenti attivita' relative a microrganismi ed organismi geneticamente modificati;
tolto: f) provvidenze straordinarie in materia di assistenza sanitaria in Italia agli immigrati, agli apolidi, ai rifugiati politici ed agli stranieri;
tolto: g) attivita' di prevenzione concernente pericoli di bioterrorismo. COMMAaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. tolto: 14 MARZO 2006 aggiunto: 11 MARZO 2011, N. tolto: 189. La direzione generale di cui al comma 2, lettera c), svolge le seguenti funzioni relativamente a:
tolto: a) attivita' di comunicazione e informazione agli operatori sanitari e alle imprese;
tolto: b) educazione sanitaria;
tolto: c) pubblicazioni, convegni e congressi scientifici;
tolto: d) studi e documentazione;
tolto: e) rapporti con organismi pubblici e privati operanti in materia sanitaria, comprese le organizzazioni del volontariato e del terzo settore;
tolto: f) portale e centro di contatto del Ministero e attivita' di comunicazione e informazione ai cittadini;
tolto: g) atti di indirizzo e coordinamento in materia di rapporti di comunicazione tra Servizio sanitario nazionale e universita'. La direzione generale di cui al comma 2, lettera d), ferma la competenza del Ministero degli affari esteri, svolge le seguenti funzioni relativamente a:
tolto: a) partecipazione alle attivita' degli organismi internazionali e sovranazionali ed incontri a livello internazionale;
tolto: b) gestione dei rapporti con l'Unione europea, con il Consiglio d'Europa e con l'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica;
tolto: c) rapporti con l'Organizzazione mondiale della sanita' e le altre agenzie specializzate delle Nazioni Unite;
tolto: d) promozione dell'attuazione delle convenzioni, delle raccomandazioni e dei programmi comunitari e internazionali in materia sanitaria;
tolto: e) svolgimento delle attivita' connesse alla stipula degli accordi bilaterali del Ministero;
tolto: f) rapporti giuridici ed economici in materia di assistenza sanitaria nell'ambito dell'Unione europea ed in ambito extracomunitario;
tolto: g) interventi sanitari in caso di emergenze internazionali. aggiunto: 108
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-03-28;129~art4 · fonte del testo
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