Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 giugno 2003

Confronto con la versione in vigore dal 1 febbraio 2001 al 21 giugno 2003. 210 parole tolte, 11 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Sino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione attuativi del capo X del titolo IV del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Ministero della sanita', di seguito denominato Ministero, ai sensi dell'articolo 55, comma 3, del predetto decreto e tenuto conto del disposto dell'articolo 46, comma 1, lettere a) e b), del decreto medesimo, si articola in due dipartimenti:

tolto: a) il dipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca e l'organizzazione del Ministero;

tolto: b) il dipartimento della tutela della salute umana, della sanita' pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali. Alla preposizione a ciascun dipartimento si provvede ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il capo del dipartimento conferisce ad uno dei direttori generali di cui al comma 3 le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento. All'interno dei dipartimenti di cui al comma 1 sono istituiti uffici di livello dirigenziale generale, di seguito denominati direzioni generali, nel numero e con le attribuzioni previsti dagli articoli 2 e 3. Ciascun direttore generale individua il dirigente al quale conferire le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento. Il capo del dipartimento svolge i compiti indicati nell'articolo 5, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MARZO 2003, N. 129

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-07;435~art1 · fonte del testo