Art. 3 — Dipartimento dell'innovazione
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 11 marzo 2011, n. 108.
Abrogato dal 29 luglio 2011
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 11 marzo 2011, n. 108.
Abrogato dal 29 luglio 2011
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2 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 6 giugno 2003 al 29 luglio 2011. 357 parole tolte, 11 parole aggiunte in 21 capoversi.
tolto: Il dipartimento dell'innovazione svolge attivita' e interventi di propulsione e vigilanza per lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica in materia sanitaria e a sostegno di azioni di studio e creazione di reti integrate di servizi sanitari e sociali per l'assistenza a malati acuti, cronici, terminali, ai disabili ed agli anziani. Nell'ambito del dipartimento di cui al comma 1 sono istituite le seguenti direzioni generali:
tolto: a) direzione generale dei farmaci e dispositivi medici;
tolto: b) direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica;
tolto: c) direzione generale del personale, organizzazione e bilancio. La direzione generale di cui al comma 2, lettera a), svolge le seguenti funzioni relativamente a:
tolto: a) ricerca, sperimentazione, produzione e commercializzazione dei medicinali per uso umano e connessa farmacovigilanza;
tolto: b) pubblicita' dei medicinali e di altri prodotti;
tolto: c) dispositivi medici;
tolto: d) prodotti usati in medicina o per il miglioramento dello stato di salute;
tolto: e) biocidi e prodotti cosmetici;
tolto: f) produzione, commercio ed impiego delle sostanze stupefacenti e psicotrope ed aggiornamento delle relative tabelle;
tolto: g) studi e ricerche sull'utilizzazione dei farmaci;
tolto: h) registri della popolazione per la farmacoepidemiologia;
tolto: i) funzionamento della segreteria del Comitato etico nazionale. La direzione generale di cui al comma 2, lettera b), svolge le seguenti funzioni relativamente a:
tolto: a) ricerca scientifica in materia sanitaria e funzionamento della Commissione nazionale per la ricerca sanitaria;
tolto: b) promozione della ricerca tecnologica in materia sanitaria;
tolto: c) disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping;
tolto: d) rapporti con l'universita' e gli enti di ricerca, pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
tolto: e) vigilanza sull'Istituto superiore di sanita', sull'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, sugli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e sugli altri enti o istituti a carattere nazionale previsti dalla legge;
tolto: f) informazioni alle regioni e agli operatori a supporto delle decisioni relative all'uso delle tecnologie mediche. La direzione generale di cui al comma 2, lettera c), svolge le seguenti funzioni relativamente a:
tolto: a) organizzazione, bilancio e personale del Ministero, con particolare riferimento all'individuazione dei fabbisogni di risorse umane, finanziarie e strumentali ed alla relativa acquisizione;
tolto: b) formazione del personale, relazioni sindacali, contrattazione e mobilita' compresa quella dipartimentale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 11 MARZO 2011, N. 108
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-03-28;129~art3 · fonte del testo
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