Dopo l'effettiva assunzione delle funzioni e fino al momento della nomina a magistrato di tribunale, gli uditori giudiziari dovranno partecipare ad almeno tre incontri di studio, ricerche, attivita' pratiche, ecc. (strutturati come all'art. 16, ma con ovvia calibratura sulle esigenze delle funzioni appena assunte), ciascuno di sette giorni, organizzati dal Consiglio superiore della magistratura a livello nazionale o decentrato, per gruppi omogenei di funzioni.

Testo vigente dal 13 aprile 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-11;116~art22 · fonte del testo