Dopo l'effettiva assunzione delle funzioni e fino al momento della nomina a magistrato di tribunale, gli uditori giudiziari dovranno partecipare ad almeno tre incontri di studio, ricerche, attivita' pratiche, ecc. (strutturati come all'art. 16, ma con ovvia calibratura sulle esigenze delle funzioni appena assunte), ciascuno di sette giorni, organizzati dal Consiglio superiore della magistratura a livello nazionale o decentrato, per gruppi omogenei di funzioni.
Testo vigente dal 13 aprile 1988
