La durata complessiva del tirocinio non puo' di regola essere inferiore a mesi quindici (escluso il periodo feriale), ad iniziare dalla data fissata dal Consiglio superiore della magistratura. Il tirocinio e' dapprima "ordinario" e successivamente "mirato". Il tirocinio "ordinario" ha la durata di mesi dieci. Il tirocinio "mirato" ha la durata di mesi cinque.

Testo vigente dal 13 aprile 1988

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-11;116~art2 · fonte del testo