La durata complessiva del tirocinio non puo' di regola essere inferiore a mesi quindici (escluso il periodo feriale), ad iniziare dalla data fissata dal Consiglio superiore della magistratura. Il tirocinio e' dapprima "ordinario" e successivamente "mirato". Il tirocinio "ordinario" ha la durata di mesi dieci. Il tirocinio "mirato" ha la durata di mesi cinque.
Testo vigente dal 13 aprile 1988
