L'esercizio della facolta' di opzione, di cui alle disposizioni precedenti, fa venir meno, con effetto dalla decorrenza originaria, l'iscrizione al regime pensionistico dell'amministrazione o ente di destinazione. Nel caso di esercizio della facolta' di opzione per il mantenimento della precedente posizione assicurativa, ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di quiescenza, diretto e di riversibilita' ed ai fini della determinazione del relativo ammontare, si applicano le norme del regime pensionistico per il quale l'opzione e' stata esercitata.

Testo vigente dal 9 aprile 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-03-22;104~art6 · fonte del testo