L'esercizio della facolta' di opzione, di cui alle disposizioni precedenti, fa venir meno, con effetto dalla decorrenza originaria, l'iscrizione al regime pensionistico dell'amministrazione o ente di destinazione. Nel caso di esercizio della facolta' di opzione per il mantenimento della precedente posizione assicurativa, ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di quiescenza, diretto e di riversibilita' ed ai fini della determinazione del relativo ammontare, si applicano le norme del regime pensionistico per il quale l'opzione e' stata esercitata.
Testo vigente dal 9 aprile 1993
