Entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della domanda di opzione, l'amministrazione o l'ente datore di lavoro versa alla cassa o al fondo presso cui e' stata esercitata l'opzione per il mantenimento della posizione assicurativa, i contributi relativi al periodo pregresso decorrente dal trasferimento al momento dell'esercizio dell'opzione, calcolandoli, per la parte a proprio carico e per quella a carico del dipendente, salvo conguaglio, sulla base degli elementi della retribuzione imponibile definitivamente spettante al dipendente stesso ed in base alle norme del regime pensionistico prescelto e richiede all'altra gestione pensionistica il rimborso della contribuzione eventualmente versatele. I successivi versamenti dei contributi in via corrente devono essere effettuati secondo le modalita' previste dall'ordinamento pensionistico prescelto. In presenza di scelta per il regime pensionistico dei dipendenti civili dello Stato, disciplinato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, la misura della contribuzione a carico dell'ente datore di lavoro e' pari al doppio di quella posta a carico dei dipendenti.

Testo vigente dal 9 aprile 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-03-22;104~art9 · fonte del testo