Il personale trasferito ha facolta' di presentare domanda per ottenere il mantenimento della posizione assicurativa gia' costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, nelle forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione stessa, nonche' degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza. La domanda di opzione di cui al comma 1 deve essere presentata all'amministrazione di destinazione, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi, a decorrere dalla data di effettiva assunzione in servizio. Qualora, prima della scadenza del termine di sei mesi previsto dal comma 2, intervenga la cessazione dal servizio o il decesso del dipendente, l'amministrazione di destinazione interpella l'interessato o gli aventi causa ai fini del mantenimento dell'iscrizione alla gestione pensionistica dell'amministrazione ed ente di provenienza.

Testo vigente dal 9 aprile 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-03-22;104~art5 · fonte del testo