Sulla domanda di valutazione di servizi e periodi ai fini del trattamento di quiescenza, presentata dal dipendente che abbia esercitato la facolta' di opzione di cui all'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, provvede l'ufficio competente, secondo lo stesso criterio stabilito al comma 1 dell'art. 6. Il recupero rateale degli oneri eventualmente addebitati in dipendenza del computo di servizi o periodi ai fini del trattamento di quiescenza, viene effettuato, in favore della gestione pensionistica interessata, mediante trattenute mensili sullo stipendio, paga o retribuzione, a cura dell'amministrazione o dell'ente presso cui e' avvenuto il trasferimento per mobilita'.

Testo vigente dal 9 aprile 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-03-22;104~art11 · fonte del testo