Sulla domanda di valutazione di servizi e periodi ai fini del trattamento di quiescenza, presentata dal dipendente che abbia esercitato la facolta' di opzione di cui all'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, provvede l'ufficio competente, secondo lo stesso criterio stabilito al comma 1 dell'art. 6. Il recupero rateale degli oneri eventualmente addebitati in dipendenza del computo di servizi o periodi ai fini del trattamento di quiescenza, viene effettuato, in favore della gestione pensionistica interessata, mediante trattenute mensili sullo stipendio, paga o retribuzione, a cura dell'amministrazione o dell'ente presso cui e' avvenuto il trasferimento per mobilita'.
Testo vigente dal 9 aprile 1993
