I dipendenti trasferiti in seguito ai processi di mobilita' di cui alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, salvo che non esercitano la facolta' di opzione di cui all'art. 5, sono iscritti di ufficio al regime pensionistico dell'amministrazione od ente di destinazione, secondo le norme del rispettivo ordinamento, con decorrenza dalla data di effettivo servizio presso l'amministrazione od ente medesimo. Il personale di cui al comma 1, come pure i relativi aventi causa nel caso di decesso del titolare, hanno titolo alla liquidazione del trattamento di quiescenza, secondo le norme vigenti, all'atto dell'insorgenza del diritto, presso la gestione di nuova iscrizione.

Testo vigente dal 9 aprile 1993

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-03-22;104~art1 · fonte del testo