Per le ipotesi in cui presso l'amministrazione o l'ente di destinazione debba osservarsi la disciplina del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile, come sostituito dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento, teoricamente spettante all'atto del trasferimento, si cumula a tutti gli effetti con il trattamento di fine rapporto spettante per il nuovo rapporto di servizio. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 16.

Testo vigente dal 9 aprile 1993

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-03-22;104~art17 · fonte del testo