All'atto della definitiva cessazione dal servizio, all'interessato compete l'eventuale eccedenza tra l'importo del trattamento calcolato all'atto del trasferimento e quello determinato sulla base della complessiva anzianita' computata ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 554 del 1988.
Testo vigente dal 9 aprile 1993
