All'atto della definitiva cessazione dal servizio, all'interessato compete l'eventuale eccedenza tra l'importo del trattamento calcolato all'atto del trasferimento e quello determinato sulla base della complessiva anzianita' computata ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 554 del 1988.

Testo vigente dal 9 aprile 1993

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-03-22;104~art16 · fonte del testo