Salvo quanto stabilito dall'art. 17, ai fini dell'acquisizione del diritto e della determinazione dell'ammontare dell'indennita' di anzianita', del trattamento di fine servizio, dell'analogo trattamento comunque denominato o del trattamento di fine rapporto, spettante, all'atto della cessazione dal servizio, in base all'ordinamento vigente presso l'amministrazione o l'ente di destinazione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in aggiunta all'anzianita' relativa al servizio prestato dopo il trasferimento, si computa l'intera anzianita' utile gia' maturata, secondo le norme dell'ordinamento vigente presso l'amministrazione o ente di provenienza. L'anzianita' maturata fino alla data del trasferimento deve essere espressa in anni, mesi e giorni e non e' suscettibile di arrotondamento. La contribuzione deve essere versata, a cura dell'amministrazione o dell'ente anzidetti, alla gestione previdenziale cui compete, secondo le modalita' stabilite da quest'ultima. Qualora l'ordinamento dell'amministrazione o dell'ente di destinazione preveda piu' di un trattamento di fine servizio, l'anzianita' maturata nell'amministrazione di provenienza e' valutata una sola volta.

Testo vigente dal 9 aprile 1993

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-03-22;104~art13 · fonte del testo