Nei confronti del personale interessato ai processi di mobilita' previsti dall'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, si applicano, dalla data dell'effettiva assunzione in servizio presso l'amministrazione o l'ente di destinazione, le disposizioni vigenti, per i dipendenti dell'amministrazione o dell'ente medesimo, in materia di indennita' di anzianita' o del corrispondente trattamento di fine servizio o di fine rapporto o dell'eventuale analogo trattamento comunque denominato. Ai fini di quanto stabilito dal comma 1, il personale trasferito per mobilita' in base alle disposizioni della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni, e' iscritto alla gestione previdenziale dell'amministrazione o dell'ente di destinazione dalla data in cui e' avvenuto il trasferimento, secondo le norme del relativo ordinamento. In ogni caso, dalla data dell'avvenuto trasferimento cessa l'iscrizione alla gestione previdenziale dell'amministrazione o dell'ente di provenienza ovvero cessano di essere applicabili le disposizioni vigenti, presso l'amministrazione o l'ente medesimo, in materia di indennita' di anzianita' o di trattamento di fine rapporto.

Testo vigente dal 9 aprile 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-03-22;104~art12 · fonte del testo