L'amministrazione o l'ente presso cui e' avvenuto il trasferimento per mobilita' provvedono, per conto della gestione previdenziale di provenienza, al recupero rateale, mediante trattenute a carico dello stipendio, paga o retribuzione, del contributo per riscatto e degli altri oneri eventualmente addebitati all'interessato a seguito di provvedimenti relativi al computo di servizi e periodi, adottati nei confronti del dipendente trasferito. La contribuzione deve essere versata, a cura dell'amministrazione o dell'ente anzidetti, alla gestione previdenziale cui compete secondo le modalita' stabilite da quest'ultima.

Testo vigente dal 9 aprile 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-03-22;104~art14 · fonte del testo