L'amministrazione o l'ente presso cui e' avvenuto il trasferimento per mobilita' provvedono, per conto della gestione previdenziale di provenienza, al recupero rateale, mediante trattenute a carico dello stipendio, paga o retribuzione, del contributo per riscatto e degli altri oneri eventualmente addebitati all'interessato a seguito di provvedimenti relativi al computo di servizi e periodi, adottati nei confronti del dipendente trasferito. La contribuzione deve essere versata, a cura dell'amministrazione o dell'ente anzidetti, alla gestione previdenziale cui compete secondo le modalita' stabilite da quest'ultima.
Testo vigente dal 9 aprile 1993
