Art. 23-bis — Compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata per i profili di competenza, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le societa' direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni dello Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad esclusione delle societa' emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette societa'. Per ciascuna fascia e' determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale i consigli di amministrazione di dette societa' devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potra' comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni. Le societa' di cui al primo periodo verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il decreto di cui al presente comma. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. In considerazione di mutamenti di mercato e in relazione al tasso di inflazione programmato, nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede a rideterminare, almeno ogni tre anni, le fasce di classificazione e l'importo massimo di cui al comma 1. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, possono includere una componente variabile che non puo' risultare inferiore al 30 per cento della componente fissa e che e' corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici, determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile della stessa retribuzione. Nella determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, i consigli di amministrazione delle societa' non quotate, controllate dalle societa' di cui al comma 1 del presente articolo, non possono superare il limite massimo indicato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al predetto comma 1 per la societa' controllante e, comunque, quello di cui al comma 5-bis e devono in ogni caso attenersi ai medesimi principi di oggettivita' e trasparenza. Il decreto di cui al comma 1 e' sottoposto alla registrazione della Corte dei conti. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135

8

Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 2, comma 20-quinquies) che "Le disposizioni di cui al comma 20-quater si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e ai contratti stipulati e agli atti emanati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Testo vigente dal 23 settembre 2016

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 23-bis, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 11535/2026

    28 aprile 2026

    La legittimazione al ricorso per cassazione - e all'impugnazione in genere, fatta eccezione per l'opposizione di terzo - spetta solo a chi ha formalmente assunto la qualità di parte (non rileva se presente o contumace, originaria o intervenuta) nel precedente grado conclusosi con la decisione impugnata, indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, poiché con l'impugnazione non si esercita un'azione, bensì un potere processuale che è attribuito solo a chi ha partecipato al processo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto in proprio dall'ex presidente dell'ACI avverso la sentenza del Consiglio di Stato pronunciata nel giudizio tra detto ente e il MIBACT ed avente ad oggetto l'impugnazione della delibera ministeriale con la quale veniva richiesto l'adeguamento al limite retributivo dei trattamenti economici annui del presidente e del segretario generale dell'ACI, in quanto, benché direttamente interessato, non era stato parte del giudizio).

    Art. 23-bis · Art. 360 c.p.c. · Art. 23-ter Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici · Art. 1 TU pubblico impiego

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 24 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 18070/2025

    3 luglio 2025

    In tema di limiti al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate (nella specie Consap), la riduzione dei c.d. tetti retributivi stabilita, a decorrere dal 1° maggio 2014, dall'art. 13 del d.l. n. 66 del 2014, conv. con l. n. 89 del 2014, si applica a tutti i rapporti di lavoro in corso, poiché la disciplina richiamata costituisce un corpus normativo autonomo, abrogativo di tutte le disposizioni precedenti incompatibili, e non una mera modifica dei tetti previgenti, essendo irragionevole la diversa interpretazione nel senso dell'applicazione dello stesso ai soli rapporti di lavoro sorti successivamente all'entrata in vigore della nuova disciplina, la quale comporterebbe una disparità di trattamento tra i dipendenti assunti prima del 1° maggio 2014 (che conserverebbero il trattamento di miglior favore della previgente normativa) e quelli assunti successivamente (cui, invece, si applicherebbe la riduzione dei tetti), oltre a porsi in contrasto con le stesse finalità della novella di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica.

    Art. 23-bis

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 271 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 23 settembre 2016

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2016 al 23 settembre 2016. 425 parole tolte, 50 parole aggiunte.

… decreto di cui al comma 1 e' sottoposto alla registrazione della Corte dei conti. tolto: Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di amministrazione delle societa' non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle societa' non quotate di cui al comma 5-bis non puo' comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente. Nelle societa' direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che emettono esclusivamente strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati nei mercati regolamentati nonche' nelle societa' dalle stesse controllate, il compenso di cui all'articolo 2389, terzo comma, del codice civile per l'amministratore delegato e il presidente del consiglio d'amministrazione non puo' essere stabilito e corrisposto in misura superiore al 75 per cento del trattamento economico complessivo a qualsiasi titolo determinato, compreso quello per eventuali rapporti di lavoro con la medesima societa', nel corso del mandato antecedente al rinnovo. Nelle societa' direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che emettono titoli azionari quotati nei mercati regolamentati, in sede di rinnovo degli organi di amministrazione e' sottoposta all'approvazione dell'assemblea degli azionisti una proposta in materia di remunerazione degli amministratori con deleghe di dette societa' e delle loro controllate, conforme ai criteri di cui al comma 5-quater. In tale sede, l'azionista di controllo pubblico e' tenuto ad esprimere assenso alla proposta di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies si applicano limitatamente al primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero, qualora si sia gia' provveduto al rinnovo, ai compensi ancora da determinare ovvero da determinare in via definitiva. Le disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies non si applicano qualora nei dodici mesi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione siano state adottate riduzioni dei compensi dell'amministratore delegato o del presidente del consiglio di amministrazione almeno pari a quelle previste nei medesimi commi aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201~art23bis · fonte del testo