I giudici onorari aggregati hanno lo stato giuridico di magistrati onorari. Ai giudici onorari aggregati e' attribuita, al netto dei contributi previdenziali, una indennita' di lire 20 milioni annui da corrispondere a rate mensili, oltre a lire 250.000 per ogni sentenza che definisce il processo ovvero per ogni verbale di conciliazione, da corrispondere ogni tre mesi. L'indennita' fissa di cui al comma 2 e' ridotta del 50 per cento, qualora il giudice aggregato onorario sia titolare di un reddito da lavoro autonomo, da lavoro subordinato o da pensione superiore a lire 5 milioni lordi mensili. 3 Il ministero di Grazia e giustizia provvede al rimborso, all'ente di appartenenza, dei contributi previdenziali previsti dalla legge per i giudici onorari aggregati nominati tra gli avvocati, iscritti al relativo albo, il ministro di Grazia e giustizia provvede al rimborso, direttamente all'avvocato, dei contributi, commisurati alla indennita' da lui versati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza. L'indennita' di cui al comma 2 corrisposta ai giudici onorari aggregati nominati tra gli avvocati iscritti al relativo albo e' considerata a tutti gli effetti della legge 20 settembre 1980, n. 576, quale reddito professionale.2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

Il D.L. 21 settembre 1998, n. 328, convertito, con modificazioni dalla L. 19 novembre 1998, n. 399 ha disposto (con l'art. 1, comma 15) che "Le disposizioni della legge 22 luglio 1997, n. 276, come modificata dal presente articolo, si applicano anche ai giudici onorari aggregati gia' nominati."

Corte costituzionale

3

La Corte costituzionale, con sentenza 6-8 giugno 2005, n. 220, (in G.U. 1a s.s. 15/06/2005 n. 24) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge 22 luglio 1997, n. 276 (Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari)".

Testo vigente dal 16 giugno 2005

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 8, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 23499/2026

    18 luglio 2026

    In relazione al servizio prestato dai giudici onorari di tribunale (GOT) anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 247 del 2012 - che, all'art. 21, comma 8, ha disposto l'iscrizione obbligatoria alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (CNPAF), anche per gli iscritti agli albi forensi che svolgono funzioni di giudice di pace e di giudici onorari del tribunale - il trattamento indennitario percepito dal Ministero di Giustizia non è assoggettabile a contribuzione in favore della CNPAF, stante la mancanza di una disposizione normativa in tal senso e la non applicabilità, in via analogica, della previsione, di natura eccezionale, dettata in tema di giudici onorari aggregati (GOA) dall'art. 8 della l. n. 276 del 1997. (Principio affermato in relazione ad una controversia il cui thema decidendum era limitato al solo profilo dell'an debendi della contribuzione alla Cassa Forense, in riferimento al servizio prestato da un GOT, iscritto all'albo degli avvocati, in epoca antecedente alla riforma del 2012, e non implicava questioni relative alla tutela previdenziale e assistenziale dei magistrati onorari alla luce del diritto dell'Unione europea, né il rapporto previdenziale assicurativo tra il GOT e la gestione separata dell'INPS).

    Art. 8 · Art. 21 Legge professionale forense · Art. 22 Riforma del sistema previdenziale forense · Art. 10 Riforma del sistema previdenziale forense

    Rassegna di luglio 2026, p. 17

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio 2026 (sito della Corte).

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 220/2005

    Ha colpito questo articolo
    8 giugno 2005

    È costituzionalmente illegittimo l’art. 8, comma 3, della legge 22 luglio 1997, n. 276, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui dispone che l’indennità fissa, prevista in lire 20 milioni annui dal precedente comma 2, è ridotta del 50 per cento “qualora il giudice aggregato onorario sia titolare di un reddito di lavoro autonomo, da lavoro subordinato o da pensione superiore a lire 5 milioni lordi mensili”. È giurisprudenza pacifica, infatti, che l’indennità in questione non abbia natura retributiva e che il legislatore abbia la facoltà di ancorarla, entro i limiti della non irragionevolezza, a parametri indipendenti da quelli propri della retribuzione, né può ritenersi lesiva dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza la particolare modulazione della misura dell’indennità inversa rispetto al reddito dell’avente diritto. Tuttavia, essa, non considerando l’intera situazione reddituale risultante dalla dichiarazione dei redditi del giudici onorari aggregati, ma solo quella riferibile a redditi di lavoro o da pensione, non si rende coerente con la 'ratiò ad essa sottesa di garantire una indennità di importo maggiore solo a chi già non goda di altri redditi di livello adeguato.

    Art. 8 Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 16 giugno 2005

Confronto con la versione in vigore dal 22 novembre 1998 al 16 giugno 2005.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale, con sentenza 6-8 giugno 2005, n. 220, (in G.U. 1a s.s. 15/06/2005 n. 24) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge 22 luglio 1997, n. 276 (Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari)".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1997-07-22;276~art8 · fonte del testo