Art. 18 — Ragguaglio delle pene ai fini dell'applicazione delle misure di sicurezza

Quando, per fatti commessi prima dell'attuazione dei codici penali militari, e' applicata, come piu' favorevole, la legge anteriore, e la sottoposizione alle misure di sicurezza e' dal codice condizionata alla qualita' o quantita' della pena, si tiene conto della pena inflitta, o della pena stabilita dalla legge anteriore, avuto riguardo al ragguaglio delle pene a norma di questo decreto e del Regio decreto 28 maggio 1931-IX, numero 601.

Testo vigente dal 27 settembre 1941

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023~art18 · fonte del testo