Agli effetti del secondo comma dell'art. 157 del codice penale militare di guerra, sono equiparati ai Prefetti le corrispondenti Autorita' di Governo dei possedimenti o di altri territori soggetti alla sovranita' dello Stato, fuori dei confini del Regno.

Testo vigente dal 27 settembre 1941

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023~art19 · fonte del testo