Quando, per fatti commessi prima dell'attuazione del codice penale, e' applicata, come piu' favorevole, la legge anteriore, e la sottoposizione alla misura di sicurezza e' dal codice condizionata alla qualita' o alla quantita' della pena, si tiene conto della pena inflitta o della pena stabilita dalla legge anteriore, avuto riguardo a cio' che queste norme dispongono rispetto alle pene che non hanno riscontro nell'articolo 17 del codice penale.

Testo vigente dal 1 giugno 1931

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601~art56 · fonte del testo