Le disposizioni dei codici penali militari, concernenti le pene accessorie, sono applicabili anche rispetto alle condanne che si devono pronunciare per fatti commessi prima dell'attuazione dei codici stessi, quando le predette disposizioni siano piu' favorevoli, procedendosi in ogni caso alla sostituzione preveduta dall'articolo 7.

Testo vigente dal 27 settembre 1941

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023~art9 · fonte del testo