La cessazione dall'esercizio professionale accertata dalla commissione di cui all'articolo 7, comporta la cancellazione di ufficio dall'elenco dei raccomandatari. Il fallimento dell'iscritto nell'elenco determina la radiazione dall'elenco stesso. Tuttavia, quando il raccomandatario marittimo sia stato autorizzato all'esercizio provvisorio, la radiazione e' sospesa fino al termine dell'esercizio stesso. Si procede alla reiscrizione nell'elenco se il fallito sia stato riabilitato, con sentenza passata in giudicato, per i casi previsti dall'articolo 143 numeri 1 e 2 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Testo vigente dal 22 aprile 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-04-04;135~art18 · fonte del testo