I supporti fonografici, nei quali l'opera dell'ingegno e' riprodotta, non possono essere distribuiti se non portino stabilmente apposte le indicazioni seguenti:

  • a)titolo dell'opera riprodotta;
  • b)nome dell'autore;
  • c)nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali o corali sono indicati col nome d'uso;
  • d)data della fabbricazione.

Testo vigente dal 29 aprile 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 aprile 2003

Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 1941 al 29 aprile 2003. 31 parole tolte, 11 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Gli esemplari del disco fonografico o di altro analogo apparecchio riproduttore di suoni o di voci, nel qualeaggiunto: I supporti fonografici, nei quali l'opera dell'ingegno e' tolto: stata registrata aggiunto: riprodotta, non possono essere tolto: messi in commercio aggiunto: distribuiti se non portino stabilmente apposte tolto: sul disco o apparecchio le indicazioni seguenti:

tolto: 1aggiunto: a) titolo dell'opera riprodotta;

tolto: 2aggiunto: b) nome dell'autore;

tolto: 3aggiunto: c) nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali o corali sono indicati col nome d'uso; tolto: 4

aggiunto: d) data della fabbricazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art62 · fonte del testo