Il concessionario e' obbligato:

  • 1)a rappresentare l'opera senza apportarvi aggiunte, tagli o variazioni non consentite dall'autore, e previo annuncio al pubblico, nelle forme d'uso, del titolo dell'opera, del nome dell'autore e del nome dell'eventuale traduttore o riduttore;
  • 2)a lasciare invigilare la rappresentazione dall'autore;
  • 3)a non mutare, senza gravi motivi, i principali interpreti dell'opera e i direttori dell'orchestra e dei cori, se furono designati d'accordo con l'autore.

Testo vigente dal 16 luglio 1941

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art138 · fonte del testo