Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le prime parti nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, hanno diritto che il loro nome sia indicato nella comunicazione al pubblico della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga stabilmente apposto sui supporti contenenti la relativa fissazione, quali fonogrammi, videogrammi o pellicole cinematografiche.

Testo vigente dal 29 aprile 2003

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 83, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 aprile 2003

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1994 al 29 aprile 2003. 13 parole tolte, 15 parole aggiunte.

Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le prime parti nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, hanno diritto che il loro nome sia indicato nella tolto: diffusione o trasmissione aggiunto: comunicazione al pubblico della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga stabilmente apposto tolto: sul disco fonografico, sulla pellicola cinematografica o altro apparecchio equivalente aggiunto: sui supporti contenenti la relativa fissazione, quali fonogrammi, videogrammi o pellicole cinematografiche.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art83 · fonte del testo