[1]L'articolo 62 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:

[2]"Art. 62 - 1. I supporti fonografici, nei quali l'opera dell'ingegno e' riprodotta, non possono essere distribuiti se non portino stabilmente apposte le indicazioni seguenti:

  • a)titolo dell'opera riprodotta;
  • b)nome dell'autore;
  • c)nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali o corali sono indicati col nome d'uso;
  • d)data della fabbricazione.".

Testo vigente dal 14 aprile 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;68~art7 · fonte del testo