Ciascuna delle Parti Contraenti puo', in qualsiasi momento, comunicare all'altra Parte Contraente la sua intenzione di denunciare il presente Accordo. La comunicazione sara' inviata contemporaneamente all'Organizzazione dell'Aviazione Civile internazionale (O.A.C.I.). Ove tale comunicazione sia effettuata, il presente Accordo cessa di avere effetto un anno dopo la data nella quale sia stata ricevuta la comunicazione della denuncia salvo che, per accordo tra le Parti Contraenti, tale comunicazione sia annullata prima dello spirare di detto termine. Qualora l'altra Parte Contraente non accusi ricezione della comunicazione, questa si considera ricevuta quattordici (14) giorni dopo la data in cui essa sia pervenuta alla Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (O.A.C.I.).

Testo vigente dal 27 luglio 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-12;971~art9 · fonte del testo