Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i seguenti diritti necessari per l'effettuazione di servizi aerei da parte dell'impresa o delle imprese designate: diritti di transito, di scalo per scopi non di traffico e di entrata e di uscita a fini commerciali per il traffico internazionale di passeggeri, merci e posta, separatamente o in combinazione, nei punti del proprio territorio menzionati in ciascuna delle rotte specificate nell'apposito paragrafo della Tabella delle Rotte del presente Accordo.

Testo vigente dal 17 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;200~art2 · fonte del testo